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Cancellare l’espulsione

 

Vivevo in Italia e sono stato espulso

L’espulsione si cancella da sola?

Cosa devo fare per rientrare in italia regolarmente?

 

Queste sono tre delle domande più comuni che mi vengono poste dai clienti che sono stati espulsi e vogliono rientrare in Italia.

Ma vediamo quali sono i casi in cui si può essere espulsi:

  1. per irregolarità dell’ingresso: sei entrato nel territorio dello Stato  sottraendoti ai controlli di frontiera;
  2. per irregolarità del soggiorno:
    – Sei entrato in italia ed entro 8 giorni non hai chiesto il permesso di soggiorno;
    – Ti sei trattenuto in Italia  senza aver reso la dichiarazione di presenza alla Questura entro otto giorni lavorativi dall’ingresso – prevista per i soggiorni inferiori a 90 giorni (turismo, affari, visita, studio);
    – ti sei trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è stato revocato;
    – ti sei trattenuto nel territorio dello Stato dopo che il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non hai chiesto il rinnovo;
    – ti sei trattenuto oltre il termine di 90 giorni ovvero quello più breve indicato nel visto di ingresso per i soggiorni per motivi di turismo, affari, visita, studio.
  3. per motivi di pericolosità sociale:
    il Prefetto dispone l’espulsione: “se lo straniero appartiene a una delle categorie indicate nell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 o nell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646”  (art.13, comma 2, lett.c) T.U. Immigrazione).
    Chi è quindi il destinatario di questo tipo di espulsione?
    a) coloro che debba ritenersi siano abitualmente dediti a traffici delittuosi;
    b) coloro che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
    c) coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi che siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
    d) coloro che siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso;
    e) coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori diretti alla commissione di reati con finalità di terrorismo, anche internazionale, oppure a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’art.270-sexies del codice penale.
    Si tratta delle categorie di persone cui possono applicarsi le cosiddette misure di prevenzione (L.1423/1956, art.1, per le prime tre categorie; L.575/1965, art.1, per la quarta; d.lgs. n.159/2011, art.4, comma 1 per la quinta) . In queste ipotesi la persona viene espulsa in quanto ritenuta socialmente pericolosa dal Prefetto. Il Prefetto, pur avendo un ampio margine di discrezionalità, deve comunque desumere la pericolosità sociale da “elementi di fatto” (cioè situazioni certe e dimostrabili). Nell’effettuare tale valutazione, inoltre, il Prefetto dovrà tenere in considerazione la complessiva condotta di vita del cittadino straniero (ivi compreso, dunque, l’eventuale svolgimento di attività lavorativa, il suo inserimento sociale, l’esistenza di una famiglia e/o di figli minori, la durata del suo soggiorno regolare in Italia, …), e valutare se la pericolosità possa ritenersi attuale (in presenza di condanne penali, ad esempio, il Prefetto dovrà accertare l’epoca di tali condanne e l’epoca nella quale furono commessi i reati, adottando il provvedimento espulsivo solo quando tali condanne o fatti siano recenti, e consentano dunque di ritenere il cittadino straniero attualmente pericoloso).

L’ESPULSIONE SI PUO CANCELLARE

Innanzitutto essere stati espulsi comporta una segnalazione del proprio nome all’interno di un data base europeo SIS: Sistema di Informazione Schengen.

Se sei stato segnalato avrai problemi ad ottenere un visto di ingresso e non potrai circolare liberamente all’interno dell’Area Schengen.

Rivolgendoti ad un avvocato potrai pero far valere i tuoi diritti:

  1. accedere alle tue informazioni personali;
  2. chiedere di modificare i dati sbagliati;
  3. ottenere la cancellazione dei tuoi dati.

I tempi: generalmente 30 giorni dalla richiesta (fino a 60)

Come cancellare l’espulsione.

Se vuoi rientrare in italia devi chiedere una SPECIALE AUTORIZZAZIONE al Ministero dell’Interno. La procedura è abbastanza complessa perché è necessario che ci sia coordinazione tra vari interlocutori: Ministero Esteri – Ministero Interno – Polizia di Frontiera, che spesso non comunicano agevolmente tra loro o impiegano moltissimo tempo.

Quando posso rientrare in Italia:

  1. Se è decorso il termine dell’espulsione; ( prima 10 anni adesso 5 anni, ma in casi speciali anche 3)
  2. Per ricongiungimento familiare.

Vuoi chiedere la cancellazione della tua segnalazione o presentare un’istanza di speciale autorizzazione al rientro, mettiti in contatto con lo studio e richiedi un preventivo.

    Ho letto l’informativa Privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    https://www1.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/old_servizi/legislazione/immigrazione/legislazione_200.html
  • mohamed -

    Vivevo in Italia 30 anni e sono stato provvedimento di espulsione 3 anni per che io non prezintato tribunale per motivi che io non c’entra niente e lavorato regolarmente pagato a che contributi e ? Cosa devo fare per rientrare in italia regolarmente

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